In tempi di grandi riforme finanziarie, economiche e bancarie si torna a parlare di anatocismo e in particolare di quello bancario.
Di che cosa si tratta? Come tutelarsi?
Nello specifico si parla del “vizio” di anatocismo quando gli interessi maturati in un determinato periodo di tempo (ad esempio tre mesi) siano essi stessi produttivi di altri interessi, favorendo la posizione creditore, ma non quella del debitore.
Nonostante il nostro Codice Civile preveda in uno specifico articolo (1283) il divieto di anatocismo, la nostra giurisprudenza consentiva calcoli d’interesse di questo tipo per un vizio di forma - d’interpretazione - delle norme.
La svolta si è avuta 10 anni fa, con la sentenza del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, emanata il 9 febbraio 2000, che ha definitivamente messo al bando l’anatocismo, obbligando le Banche a riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.
Prima del 2000, infatti, la banche liquidavano gli interessi a debito del correntista con cadenza trimestrale, quelle a credito dello stesso con cadenza annuale.
Ad oggi, grazie alla sentenza del 4 novembre 2004 (n. 21095) delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è sancita l’illegittimità, anche per il passato, degli addebiti bancari per anatocismo.