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Interessi moratori
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Negli ultimi anni si parla sempre con sempre maggiore attenzione del controllo degli interessi moratori applicati dalle banche durante l'ammortamento di un mutuo.
Alle banche, nello svolgimento delle funzioni di intermediazione del credito che le sono proprie, si applicano i principi giuridici sanciti nel Codice Civile; tuttavia vista l'importanza e la peculiarità dell'attività svolta, le banche sono assoggettate anche alle norme previste dal Testo Unico Bancario. La banca infatti è obbligata ad osservare alcuni atti a tutela della pubblicità e della trasparenza previsti proprio da alcuni articoli del TUB: tale regola vale ancor più specificatamente per quanto concerne le operazioni legate al credito. Oltre al Testo Unico, le banche si confrontano inoltre con il Codice del Consumo, altro strumento attraverso il quale sono regolati i rapporti tra il soggetto creditore e quello debitore.
L'insieme di questi testi unici e codici ha permesso di avere a disposizione una normativa complessa ma esaustiva per la definizione dei comportamenti, e la conseguente risoluzione delle controversie, in tema di credito bancario. Tale esigenza si mostra di estremo supporto al consumatore nel momento in cui si entra nel campo della valutazione delle condizioni applicate dal creditore e le si pone in relazione ai tassi ritenuti usurari. La normativa applicabile agli enti di credito prevede infatti che gli interessi applicati dalle banche possano essere di due diverse tipologie: in tal modo si distinguono gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori. I primi hanno una funzione remunerativa dell’uso del capitale prestato (e dunque rappresentano l'attività stessa caratterizzante un istituto di credito), i secondi assolvono alla funzione di remunerare al creditore il ritardo nella restituzione del denaro. Gli interessi di mora sono previsti in dallo stesso codice civile (ai sensi dell’art. 1224 c.c.), l'ordinamento individua in essi una liquidazione forfettaria del danno cagionato dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Approfondendo la normativa è inoltre possibile evincere che tali interessi sono applicabili automaticamente, quando però l'obbligazione pecuniaria individui con esattezza i tempi di corresponsione delle somme dovute dal debitore.
Ma non solo, qualora le parti non avessero prestabilito la misura degli interessi moratori da corrispondere in caso di ritardo nella restituzione del denaro, il creditore può avere facoltà di fornire prova del maggior danno subito a causa della diminuzione del valore d’acquisto del denaro, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del pagamento effettuato con ritardo. L'importanza del calcolo del tasso di mora è utile per comprendere fino a che punto un creditore può spingersi per non prevaricare la soglia che rende una richiesta di restituzione del denaro usuraria.
Per chiarezza occorre ricordare che la determinazione del tasso soglia d’usura (TSU), è affidata al Ministero dell'Economia che ha il compito di rilevare ogni trimestre il tasso effettivo globale medio (TEGM) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, prevedendo il limite massimo applicabile. Il punto della questione, sia per il legislatore che per la giurisprudenza è stato dunque quello di capire se il tasso di mora vada a incrementare il TAEG relativo ad un finanziamento, rendendo più facile il suo avvicinamento ai tassi limite previsti. Le ultime sentenze emesse hanno concordemente chiarito che l’usurarietà di un rapporto bancario deve essere valutata al momento della pattuizione del credito e non al momento della relativa restituzione, tale premessa ha portato a chiarire inoltre che il tasso di mora concorre effettivamente alla quantificazione del TAEG, e che quindi un travalicamento del tasso soglia stabilito dal MEF nel momento della pattuizione, comporta l'usurarietà del mutuo.
Una volta accertato il superamento di tale soglia è possibile derubricare il mutuo da oneroso a gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 1815 del Codice Civile e dunque il debitore dovrà restituire all'istituto di credito soltanto il capitale residuo e non già alcun tipo di interesse, nemmeno quelli di tipo legale.
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