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Indennità maternità alla mamme extracomunitarie

Assegno di maternità alle mamme/cittadine non comunitarie residenti in Italia e in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.

Lo ha precisato la circolare n.35 del 9 marzo dell'Inps, che affronta anche la questione del diritto all’assegno nei casi in cui la cittadina straniera non riesca ad ottenere il permesso di soggiorno entro i termini previsti dalla legge. In base all’art. 13 del D.P.C.M. 452/2000, infatti, la domanda di assegno deve essere necessariamente presentata nel termini perentorio di sei mesi dall’evento, pena la perdita del diritto.

Per evitare il rischio che l’interessata possa perdere il beneficio a causa dell’eccessiva durata dei “procedimenti”, l’INPS ha stabilito che la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare - entro sei mesi dall’evento - la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno.

Ma non è tutto. La domanda in questione sarà tenuta in sospeso dal comune fino all’esibizione del titolo (in forma elettronica o cartacea) da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il predetto termine dei sei mesi.
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