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Aggiornamento alle regole assicurazioni marittime

Le regole marine internazionali sono state modificate e aggiornate quando la richiesta del Comitato Marittimo Internazionale in tal senso è stata accolta dall'Unione Internazionale degli assicuratori marittimi. L'esigenza di rendere più attuali le YAR (Regole di York e Anversa) è stata espressa formalmente durante la conferenza internazionale di New York, in particolare per quanto riguarda alcune clausole delle polizze per assicurare il trasporto marittimo.

Promulgate nel 1877, le Regole di York e Anversa sono state messe a punto attraverso conferenze a cui partecipano i rappresentanti di interessi mercantili di numerose nazioni di tutto il mondo: per questo hanno ottenuto un riconoscimento internazionale. Anche il loro aggiornamento passa attraverso queste conferenze. Il loro scopo è determinare i diritti e i doveri di tutti gli interessi marittimi e rappresentano la disciplina basilare su cui si fonda ogni regolamento riguardante l'avaria comune. In questo modo assicurano un'uniformità delle assicurazioni sul trasporto marittimo e determinano la maniera in cui vengono ripartite le perdite. Per tutti questi motivi sono state incorporate nella maggior parte dei contratti di nolo, delle polizze di carico e delle polizze di assicurazioni marittime. L'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2004, ma gli armatori BIMCO non hanno inserito questa versione nei moduli di contratto standard: di conseguenza le YAR 2004 sono rimaste per lo più applicate e quindi si sono continuate ad adottare le clausole del 1994.

Di conseguenza i costi annui per gli assicuratori erano maggiori. Per ottenere una soluzione le regole YAR sono state rivalutate da un gruppo di lavoro internazionale CMI, così da poter essere adottate nel 2016. In questo modo le YAR prevede misure per ridurre di alcuni punti percentuali l'esposizione delle avarie generali nelle assicurazioni. In particolare sono stati aggiornati gli interessi fissati dall’ICE LIBOR. In secondo luogo si è accelerato il processo con cui si regola, in assenza delle parti in causa, la stima delle quote in caso di avarie generali. Allo stesso tempo il Comitato Marittimo Internazionale è riuscito a far inserire le proprie considerazioni sulla natura dell’avaria generale e sul suo funzionamento, mentre non si può più recuperare la commissione al 2%. Se l'iter andrà a buon fine, saranno adottate a fine 2016.
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